Con la sentenza n° 7595/2021 del 24.06.2021, i giudici del Tar hanno accolto il ricorso di un docente abilitato in Romania, e annullato il provvedimento di rigetto del MIUR, contestando le misure compensative applicate.

Le misure compensative richieste dal Ministero dell’Istruzione, necessarie ai fini del riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania, sono illegittime in quanto sproporzionate rispetto al percorso formativo, già svolto.

Nel caso di specie la ricorrente, si era laureata in Italia ed abilitata in Romania, 

e per ottenere il riconoscimento del titolo abilitativo, avrebbe dovuto sostenere un’ennesima ed illegittima prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di ben due anni scolastici, per non meno di 600 ore da svolgere presso una scuola secondaria di primo grado.

Orbene – scrivono i giudici – il tirocinio, in quanto misura compensativa, deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale svolto in altro paese dell’Unione Europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti, nonché a mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. 

Appare evidente, come già evidenziato anche nella sentenza n° 7268/2021, che “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Nella motivazione del provvedimento, non si giustifica il perché si ritenga coerente tale durata laddove la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale”.

Per i suddetti motivi, i Giudici del Tar Lazio hanno accolto il ricorso, con conseguente obbligo dell Miur a rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi.

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