Con le prove concorsuali bloccate qual’è l’alternativa ai corsi di specializzazione proposti dagli Atenei?

Sicuramente il corso di specializzazione da conseguire in Romania, che negli ultimi anni è diventato sempre più sicuro, anche grazie al consolidarsi della Giurisprudenza, per questo abbiamo deciso di ripercorrere alcune delle sentenze del T.A.R. che arrivando costantemente confermano sempre lo stesso orientamento al riguardo:

  • Il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno ottenuto in un Paese membro deve avvenire in via automatica, nel caso in cui la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni conseguita nel paese membro con quella italiana, considerati che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite.

(T.A.R. Roma, sez. III, 07/07/2020, n.7792)

  • Il procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania, non è fondato sull’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nella gestione del servizio pubblico in argomento, bensì sulla valutazione delle competenze complessivamente e concretamente conseguite dall’abilitante.

(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/05/2020, n.5316).

  • Per il diniego del riconoscimento del titolo abilitativo all’insegnamento di sostegno, non costituiscono motivazioni valide le differenze sussistenti nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno tra lo Stato in cui l’abilitazione è stata conseguita e il nostro ordinamento; ciò in quanto per il riconoscimento del titolo, così come per il suo diniego, è necessario che venga svolta un’istruttoria sul livello professionale del richiedente, ovvero un’effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite nel corso della formazione.

(T.A.R. Roma, sez. III, 11/06/2020, n.6392)

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