Tra le molteplici vittorie riportate a favore degli abilitati  o specializzati in Romania una delle ultime impone un nuovo principio, ovvero che:” L’amministrazione ha l’obbligo di richiedere l’intera documentazione dei titoli ed eventuali integrazioni ma non può esercitare il diritto di esclusione a prescindere. Ciò anche in mancanza di presentazione dei titoli stessi ”.

In parole povere il Ministero non può più respingere semplicisticamente la domanda di riconoscimento, ma è tenuto a richiedere e valutare la documentazione anche integrativa se necessario;

La vittoria ha originale dal fatto concreto di un docente, che si è visto respingere il riconoscimento poiché privo dell’Adeverinta finale, ovvero il documento rilasciato dal Ministero rumeno in uscita, che attesta la validità del percorso svolto, a parere del Tar, pur in assenza di tale documento la richiesta di riconoscimento non può essere respinta, dovendosi utilizzare il principio della buona fede.

Tra le motivazioni dei Giudici:” ll Ministero ha il dovere di indicare eventuali documenti mancanti in fase di produzione della domanda di richiesta di riconoscimento del titolo estero. Un dovere che ricade sull’intero comparto della PA anche per quanto riguarda eventuali integrazioni.”

In conclusione il Tar Lazio pronunciandosi a favore del ricorrente ha ritenuto che il rigetto  di riconoscimento del titolo, in assenza di richiesta di integrazione documentale, e basandolo esclusivamente sull’assenza dell’Adeverinta, non poteva essere accolto, ma che altresì il Ministero doveva procedere al riconoscimento rilevando i profili del percorso di studi inerenti la durata, il livello e la quantità del piano di studi estero.

Al ricorrente veniva riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia vista l’equipollenza dei titoli anche in virtù dei regolamenti in materia valevoli per i paesi afferenti alla UE.

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