Cosa succede dopo aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero? bisogna chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

Sarà possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:

-docente di scuola dell’infanzia;

-docente di scuola primaria

– docente di scuola secondaria di I grado

– docente di scuola secondaria di II grado.

Il riconoscimento potrà essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo, ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente).

Qualora la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, siano differenti, potranno essere richieste delle misure compensative, nello specifico prove attitudinali o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

Il valore legale del titolo rilasciato da un Paese membro dell’UE sarà attestato dalla competente autorità.

Le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale avverranno unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente, e non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda, qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile

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