Dalla lettura delle recenti pronunce ed ordinanze cautelari si può evincere come la VI sezione del Consiglio di Stato si stia rapidamente adeguando anche nelle ordinanze cautelari, alla sentenza di merito n°5415 del 19 luglio 2021, con la quale, il Collegio accoglieva il ricorso, obbligando il Ministero dell’Istruzione a comparare nel merito il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, con il sistema italiano, dunque confermando finalmente il percorso accademico svolto in Romania.
Anche la recentissima ordinanza n°5978 del 5 novembre 2021 accogliendo l’appello cautelare, e basandosi sui precedenti e sulla giurisprudenza che si sta ormai consolidando ribadisce testualmente che: “Il provvedimento di rigetto di tale istanza adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”. Deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020).