Da poco è stata depositata la sentenza n°3348/2021 del TAR LAZIO che ha accolto il ricorso a favore degli abilitati all’insegnamento in Romania per le classi di concorso relative agli strumenti musicali.
Ancora una volta il Collegio ha deciso di preferire l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato in virtù del quale:”l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” .
In buona sostanza in virtù di una uniformità dei percorsi accademici a livello Europeo, è fatto divieto di adottare atteggiamenti di ostruzionismo, permettendo solamente di valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea.
Riguardo le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, le stesse devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675).
Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia, sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese membro dell’Unione Europea, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.